Le spese dell’esecuzione insoddisfatte per incapienza della massa pignorata sono irripetibili
- Calogero Leanza

 - 2 dic 2020
 - Tempo di lettura: 1 min
 
Aggiornamento: 14 dic 2020
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n° 26429/2020
Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, con la conseguenza che le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.
Fonte: dirittoegiustizia.it


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