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Le spese dell’esecuzione insoddisfatte per incapienza della massa pignorata sono irripetibili

  • Immagine del redattore: Calogero Leanza
    Calogero Leanza
  • 2 dic 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 14 dic 2020

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n° 26429/2020


Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, con la conseguenza che le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.


 
 
 

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