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Scopri le ultime novità nel panorama giuridico.

  • Immagine del redattore: Francesco Mobilia
    Francesco Mobilia
  • 6 dic 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 10 dic 2020

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n° 28985/2019


Nell’ipotesi di omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico, è riconosciuto il diritto al risarcimento per la violazione del diritto all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e dimostri che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento. In tal senso, il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo – e conseguenze pregiudizievoli che ne derivano secondo un nesso di regolarità causale.


Aggiornamento: 10 dic 2020


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2020, n. 291 il d.l. n. 154/20 recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». Tra le principali misure è stato previsto il rifinanziamento delle misure a sostengo delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria.

Ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge del 23 novembre 2020, n. 154 recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». Il decreto, vigente a partire dal 24 novembre 2020, prevede anzitutto il rifinanziamento delle misure a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria.

In particolare, il fondo di cui all'art. 8, comma 2, d.l. n. 149/2020 è stato incrementato di 1.450milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021. Non solo, tra le novità che il decreto prevede vi è l’integrazione all’allegato 2 del d.l. n. 149/2020 con le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori, così come ha stabilito proprio il Consiglio dei Ministri lo scorso 20 novembre.

Non mancano, infine, disposizioni finanziarie e ulteriori unità concorrenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni.


Aggiornamento: 14 dic 2020

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n° 26429/2020


Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, con la conseguenza che le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.


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